Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige D.P.Reg. 01.02.2005, 3/L
Articolo 3 - Statuto comunale
Il comune adotta il proprio statuto.
Lo statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del comune.
Copia dello statuto è inviata alla giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, ed al commissario del governo competente. L'ufficio della giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
Articolo 4 - Contenuto dello statuto
Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione. Lo statuto stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e determina i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri e dei gruppi consiliari. Stabilisce i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. Lo statuto fissa inoltre il termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto definisce altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori. Lo statuto stabilisce altresì le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Lo statuto può prevedere altresì la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse ed autoorganizzate da gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini. Lo statuto individua inoltre dei sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.
Lo statuto deve stabilire norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
Lo statuto prevede forme di partecipazione dei giovani minorenni al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso questa età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.
Lo statuto può prevedere forme di partecipazione delle persone con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso la terza età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.
Negli statuti dei comuni della provincia di Bolzano e dei comuni ladini della valle di Fassa sono previste specifiche disposizioni a tutela dei gruppi linguistici secondo i principi fissati dall'articolo 6 della costituzione, dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Analoghe disposizioni sono contenute negli statuti dei comuni germanofoni della valle del Fersina e di Luserna della provincia di Trento.